Cartella Sanitaria


L’effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, comporta l’obbligo per il Medico Competente della registrazione dei risultati degli accertamenti effettuati in apposito documento individuale: la Cartella Sanitaria e di Rischio.

In particolare l’art.25 comma c) del d.lgs. 81/08 stabilisce che il Medico Competente “…aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria …”.

Inoltre, il D.Lgs. 81/08, al successivo Comma d) dello stesso Articolo, sottolinea la “…salvaguardia del segreto professionale.” vietando a tutti, Datore di lavoro compreso, l’accesso a tali informazioni che debbono restare, pertanto, riservate esclusivamente al medico dell’azienda ed ai medici incaricati della sorveglianza negli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali.

Rispetto ai contenuti ogni cartella sanitaria deve prendere in considerazione alcuni elementi fondamentali quali:

    a) Dati personali del soggetto: nome cognome, data nascita, residenza etc.
   b) Dati riguardanti l'attività lavorativa: ditta appartenenza, mansione svolta, rischi lavorativi, tipo di esposizione
   c) Infortuni sul lavoro o malattie professionali correlate
   d) Dati sanitari riguardanti malattie importanti nella famiglia di origine (anamnesi familiare)
   e) Malattie già avute dal soggetto in passato (anamnesi patologica remota)
   f) Dati riguardanti le abitudini di vita del soggetto (fumo, consumo di alcolici)
   g) Risultato dell'esame obiettivo dei principali apparati
   h) Risultati degli esami effettuati ( analisi del sangue, spirometria, audiometria)
   i) Infine deve essere riportato il Giudizio di idoneità del soggetto alla mansione specifica

Ne risulta una stretta analogia tra la Cartella Sanitaria e di Rischio e la comune Cartella di Ricovero ospedaliero: analoghi sono i contenuti prescritti per i due documenti, ai quali è attribuito lo stesso valore giuridico e sono tutelati dagli stessi obblighi sul “segreto professionale” e sulla privacy.

Al contrario, sulle modalità di compilazione e sui criteri di gestione non esistono attualmente normative che impongano specifiche modalità, ad eccezione di alcune tipologie di rischio particolarmente gravi. Per gli altri lavoratori i modelli e le modalità di tenuta delle Cartella Sanitaria e di Rischio saranno determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente.

L’applicazione per la gestione informatica della Cartella Sanitaria e di Rischio, da noi proposta, consente di raccogliere tutti i dati previsti e la relativa documentazione, trasformarla in formato elettronico ed archiviarla in una base dati opportunamente strutturata, mediante processi di lavoro il più possibile automatizzati.

Apposite procedure automatiche consentono la conservazione storica dei dati, la loro integrità nel tempo, ed un sistematico controllo dei soli accessi autorizzati.

Le funzionalità di consultazione previste sono integrate da opportune logiche elaborative che agevolano il Medico Competente nella:

  • valutazione della salute sul posto di lavoro,
  • sorveglianza medica a livello individuale e collettivo,
  • ricerca epidemiologica,
  • formazione ed informazione dei lavoratori a livello individuale e collettivo.